Contro la provincia di Bolzano, in persona del Presidente della giunta provinciale in carica per la dichiarazione di illegittimita' costituzionale della legge provinciale intitolata "Responsabilita' amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali" rinviata dal Governo a nuovo esame del Consiglio provinciale e riapprovata con modifiche solo parzialmente rispondenti alle motivazioni del rinvio nella seduta 3 febbraio 2000 e comunicata al Commissario di Governo il 7 febbraio 2000. F a t t o Il Consiglio provinciale della provincia autonoma di Bolzano aveva approvato la legge in epigrafe. La legge non era stata promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando che le disposizioni in essa contenute erano viziate da eccesso dalla competenza della provincia. Il Consiglio provinciale, in data 3 febbraio 2000, ha riapprovato a maggioranza assoluta la legge con parziali modifiche che accoglievano solo in piccola parte le considerazioni contenute nel rinvio, comunicandola al Commissario di Governo il 7 febbraio 2000. Avverso l'indicata legge provinciale il Presidente del Consiglio dei Ministri, previa delibera del Consiglio dei Ministri 18 febbraio 2000, con il presente ricorso propone questione di legittimita' costituzionale, a norma dell'art. 127 della Costituzione, per i seguenti M o t i v i 1. - Preliminarmente va osservato che il provvedimento legislativo, nella sua globalita', detta una congiunta disciplina della responsabilita' amministrativa degli amministratori e del personale della provincia e degli enti provinciali: detta, cioe', norme in materia estranea alla competenza legislativa della provincia stessa. Per di piu' la disciplina dettata si pone in contrasto con la normativa statale vigente in materia e con i suoi principi fondamentali e generali, interferendo inammissibilmente con l'ordinamento della giurisdizione contabile e violando i principi di ragionevolezza, buon andamento ed imparzialita' della pubblica amministrazione. 2. - Passando all'esame delle singole previsioni dell'articolato si osserva quanto appresso. 2.1. - L'art. 2, comma 3 contiene una tipizzazione dei casi di colpa grave che, ancorche' attenuata in sede di riapprovazione attraverso l'introduzione della locuzione "in particolare", che rende tale tipizzazione esemplificativa e non esaustiva, impinge tuttavia inammissibilmente nelle attribuzioni giurisdizionali della Corte dei conti ex art. 103, secondo comma Cost.; attribuzioni che, per pacifica giurisprudenza di codesta Corte, sono estese ai rapporti fra le regioni (e le province di Trento e Bolzano) ed i loro dipendenti. 2.2. - L'art. 3, in materia di risarcimento di danni subiti dai terzi e di pagamento delle sanzioni amministrative, prevede la diretta assunzione da parte dell'amministrazione del risarcimento nonche' del pagamento delle sanzioni amministrative irrogate a carico degli amministratori e del personale in questione, sia pure facendo salva l'azione di rivalsa. Tale disposizione appare in palese contrasto oltre che con il principio della responsabilita' solidale, anche con il principio del carattere personale della responsabilita' amministrativa, la quale, essendo funzionale al buon andamento della pubblica amministrazione, e' finalizzata a garantire che i comportamenti dei pubblici agenti siano improntati alla massima diligenza, efficienza ed efficacia, non essendo quindi consentito di accreditare una lettura riduttiva del principio stesso. 2.3. - L'art. 4 limita irragionevolmente il risarcimento dei danni arrecati dal pubblico dipendente, prevedendo la corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo stipendio anziche' al danno effettivamente cagionato, cosi' violando nei loro principi fondamentali le leggi di contabilita' generale dello Stato che disciplinano la quantificazione dell'addebito ed operando una sorta di forfettizzazione preventiva e generalizzata di quella "riduzione" che l'ordinamento riserva al potere riduttivo della Corte dei conti, ancora una volta interferendo con le sue attribuzioni giurisdizionali. 2.4. - L'art. 7 genericamente estende le disposizioni della legge stessa anche alle persone estranee che esercitano funzioni istituzionali in seno ad organismi collegiali o partecipano allo svolgimento di funzioni istituzionali. Possono pertanto ripetersi al riguardo, sotto il profilo sostanziale, tutte le censure sopra svolte.