Contro  la  provincia di Bolzano, in persona del Presidente della
  giunta provinciale in carica per la dichiarazione di illegittimita'
  costituzionale  della legge provinciale intitolata "Responsabilita'
  amministrativa degli amministratori e del personale della provincia
  e  degli  enti  provinciali" rinviata dal Governo a nuovo esame del
  Consiglio provinciale e riapprovata con modifiche solo parzialmente
  rispondenti  alle  motivazioni  del  rinvio nella seduta 3 febbraio
  2000 e comunicata al Commissario di Governo il 7 febbraio 2000.

                              F a t t o

    Il  Consiglio  provinciale  della  provincia  autonoma di Bolzano
  aveva  approvato  la  legge  in  epigrafe.  La  legge non era stata
  promulgata perche' il Governo ne aveva chiesto il riesame rilevando
  che  le  disposizioni  in  essa  contenute erano viziate da eccesso
  dalla competenza della provincia.
    Il Consiglio provinciale, in data 3 febbraio 2000, ha riapprovato
  a   maggioranza  assoluta  la  legge  con  parziali  modifiche  che
  accoglievano  solo in piccola parte le considerazioni contenute nel
  rinvio, comunicandola al Commissario di Governo il 7 febbraio 2000.
    Avverso  l'indicata legge provinciale il Presidente del Consiglio
  dei   Ministri,   previa   delibera   del  Consiglio  dei  Ministri
  18 febbraio  2000,  con  il  presente  ricorso propone questione di
  legittimita'    costituzionale,   a   norma   dell'art. 127   della
  Costituzione, per i seguenti
                             M o t i v i
    1. - Preliminarmente    va   osservato   che   il   provvedimento
  legislativo,  nella  sua globalita', detta una congiunta disciplina
  della  responsabilita'  amministrativa  degli  amministratori e del
  personale  della  provincia e degli enti provinciali: detta, cioe',
  norme   in  materia  estranea  alla  competenza  legislativa  della
  provincia stessa.
    Per  di  piu'  la  disciplina dettata si pone in contrasto con la
  normativa  statale  vigente  in  materia  e  con  i  suoi  principi
  fondamentali   e   generali,   interferendo  inammissibilmente  con
  l'ordinamento  della  giurisdizione contabile e violando i principi
  di  ragionevolezza,  buon andamento ed imparzialita' della pubblica
  amministrazione.

    2. - Passando  all'esame delle singole previsioni dell'articolato
  si osserva quanto appresso.

    2.1. - L'art. 2,  comma  3  contiene una tipizzazione dei casi di
  colpa  grave  che,  ancorche'  attenuata  in sede di riapprovazione
  attraverso  l'introduzione  della  locuzione  "in particolare", che
  rende  tale  tipizzazione  esemplificativa e non esaustiva, impinge
  tuttavia inammissibilmente nelle attribuzioni giurisdizionali della
  Corte dei conti ex art. 103, secondo comma Cost.; attribuzioni che,
  per  pacifica  giurisprudenza  di  codesta  Corte,  sono  estese ai
  rapporti  fra  le  regioni (e le province di Trento e Bolzano) ed i
  loro dipendenti.

    2.2. -  L'art. 3,  in materia di risarcimento di danni subiti dai
  terzi  e  di  pagamento  delle  sanzioni amministrative, prevede la
  diretta  assunzione  da parte dell'amministrazione del risarcimento
  nonche'  del  pagamento  delle  sanzioni  amministrative irrogate a
  carico  degli amministratori e del personale in questione, sia pure
  facendo salva l'azione di rivalsa.
    Tale  disposizione  appare  in  palese contrasto oltre che con il
  principio  della  responsabilita'  solidale, anche con il principio
  del  carattere  personale  della responsabilita' amministrativa, la
  quale,   essendo   funzionale  al  buon  andamento  della  pubblica
  amministrazione, e' finalizzata a garantire che i comportamenti dei
  pubblici agenti siano improntati alla massima diligenza, efficienza
  ed  efficacia,  non  essendo  quindi  consentito di accreditare una
  lettura riduttiva del principio stesso.

    2.3. - L'art. 4  limita  irragionevolmente  il  risarcimento  dei
  danni    arrecati    dal   pubblico   dipendente,   prevedendo   la
  corresponsione di una somma rapportata al compenso o allo stipendio
  anziche' al danno effettivamente cagionato, cosi' violando nei loro
  principi fondamentali le leggi di contabilita' generale dello Stato
  che  disciplinano  la quantificazione dell'addebito ed operando una
  sorta  di  forfettizzazione  preventiva  e  generalizzata di quella
  "riduzione"  che  l'ordinamento  riserva  al potere riduttivo della
  Corte   dei  conti,  ancora  una  volta  interferendo  con  le  sue
  attribuzioni giurisdizionali.

    2.4. - L'art. 7 genericamente estende le disposizioni della legge
  stessa   anche   alle  persone  estranee  che  esercitano  funzioni
  istituzionali  in  seno  ad organismi collegiali o partecipano allo
  svolgimento  di  funzioni istituzionali. Possono pertanto ripetersi
  al  riguardo,  sotto il profilo sostanziale, tutte le censure sopra
  svolte.